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CANDIDATURA ALLA CARICA DI PROBO VIRO

News del 25 Maggio 2020

In attesa dell'avviso di convocazione dell'Assemblea ordinaria, si informano i gentili Soci che è possibile far pervenire, entro e non oltre il 17 giugno p.v., la propria candidatura alla carica di Probo Viro compilando il modulo presente nella news in area riservata raggiungibile attraverso il seguente link: https://www.assomorosini.it/candidatura-alla-carica-di-probo-viro/53-4244/


ESTRATTO DELLO STATUTO

ARTICOLO 19 – Probiviri
L’Assemblea di ogni quadriennio pari elegge cinque Probiviri, i quali nominano un Presidente; durano in carica un quadriennio e sono rieleggibili senza limiti di durata del mandato.
La lista dei candidati alla carica di Proboviro, scelti tra i soci ordinari, simpatizzanti ed onorari, è proposta al Consiglio Direttivo, in modo che sia quanto più rappresentativa dei diversi Corsi. Spetta ai Probiviri, anche su istanza di una sola delle parti, la risoluzione delle controversie di qualunque natura insorte tra i soci o tra questi e gli organi associativi e che non si siano potute definire bonariamente. A tal fine, per la costituzione del collegio arbitrale chiamato alla risoluzione della controversia, ciascuna parte interessata provvede alla nomina di un Proboviro di sua fiducia, scelto tra i Probiviri eletti dall’Assemblea escluso il Presidente. Presiede il collegio arbitrale il Presidente. Il Presidente del collegio arbitrale ed i singoli Probiviri sono tenuti a dichiarare per iscritto che non ricorre alcuna delle fattispecie di incompatibilità previste dagli artt. 51 e 52 del Codice di procedura civile. Il collegio arbitrale stabilisce, di volta in volta, le regole procedurali ed i mezzi istruttori da adottare per risolvere la controversia sotto giudizio. Il collegio arbitrale giudica secondo equità e le sue decisioni hanno natura di arbitrato irrituale. Il lodo deve essere deliberato a maggioranza di voti entro 60 giorni dalla data di cui il collegio si è costituito e ha avviato l’esame della controversia; tale termine è prorogabile fino ad un massimo di ulteriori 30 giorni. Il lodo deve essere comunicato alle parti interessate e al Presidente dell’Associazione entro cinque giorni dalla data della deliberazione. Il lodo è inappellabile. L’interpretazione del presente Statuto, nonché di ogni norma regolativa dell’Associazione è di esclusiva competenza dei Probiviri. La decadenza dalle cariche può essere disposta dai Probiviri per gravi motivi, tali da rendere incompatibile la permanenza nelle cariche stesse. Per tutti i casi di cui ai precedenti commi nei quali non sussista una controversia, i Probiviri eletti dall’Assemblea assolvono funzioni interpretative e/o disciplinari.

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